
Legge 398/91: Benefici Fiscali per Associazioni Sportive
Le associazioni senza scopo di lucro, o più in generale degli enti non commerciali, che svolgano regolarmente attività commerciali, ai sensi dell’art. 144 del Tuir sono obbligati a tenere una contabilità separata. Inoltre devono richiedere un numero di partita IVA, iscriversi al REA, scegliere un idoneo regime contabile che determinerà anche. le scritture contabili da tenere. Lå legge 398/1991 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte al Registro CONI fino al 30 agosto 2022 iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, a partire dal 31 agosto 2022. Con il Decreto Legge 30 dicembre 1991, n. 417 la possibilità di accedere a, tale regime agevolato è stata estesa anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco e con la L. 24 dicembre 2003, n. 350 alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. L’articolo 90 delľa L. 289/2022 ha previsto la possibilità, anche per le SSDaRL iscritte negli appositi registri sportivi di applicare tale Regime Forfettario. Per beneficiare del regime agevolato ex legge 398/91, le associazioni (oltre ai requisiti soggettivi appena enunciati) non devono aver conseguito dall’esercizio di attività commerciali, nel precedente periodo di imposta, proventi superiori a € 400.000,000.
L’opzione al regime ex L. 398/9] si esercita con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime. Successivamente occorre comunicare la scelta all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO, nella prima dichiarazione IVA. In ogni caso nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello. L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto, meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario. Le ASD e gli altri enti senza scopo di lucro che adottano tale regime, determinano il reddito imponibile ai fine IRES applicando all’ammontare di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali e calcolando la tassazione secondo l’ordinaria aliquota IRES. Il pagamento dell’imposta avviene con il modello Unico Enti non commerciali, nei termini di
che abbiano optato per il regime ex L. 398/91, per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali (che, secondo la circolare 18/e dell’AdE devono essere connesse agli scopi istituzionali), l’IVA da versare verrà determinata sottraendo all’iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta (incluse attività di sponsorizzazione e pubblicità) oppure 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche. La tassazione ai fini Iva avviene applicando il principio di competenza. L’IVA dovuta va versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24. La base imponibile ai fini IRAP si ottiene sommando: il rèddito imponibile ai fini IRES, le retribuzioni per il lavoro dipendente e redditi a questi assimilati, compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. Al valore della produzione così ottenuto, si applica l’aliquota regionale prevista. L’IRAP va versato entro il 30 settembre di ogni anno, è comunque entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale: Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare anche il modello 770 e il CU.
Obblighi contabili:
conservare e numerare progressivamente, per anno solare, le fatture d’acquisto. e le fatture emesse.
annotare anche con, un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento àl mese precedente (il modello è il registro iva minori di cui al DM 11 febbraio 1997).
effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 1ó del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24.
Le ASD devono annotare nel registro IVA minori, i proventi di cui, all’articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le. operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. . Per ogni raccolta fondi deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo. di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata.
Si è esentati dall’obbligo di fatturazione dei corrispettivi di tipo commerciali eccetto che per le “prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”, per le quali, quindi, i soggetti in regime forfettario ex L. 398/1991, sono tenuti obbligatoriamente ad emettere fattura elettronica
Fonte : Coordinamento Nazionale FISCOCSEN